ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituito tra i dipendenti della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, delle BCC Associate e delle altre Società operanti nell’ambito del Movimento del Credito Cooperativo, un’Associazione culturale, ricreativa e sportiva che prende la denominazione di “TOSCRAL” – con sede sociale in Firenze, via Duca di Calabria 120.
La durata della associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma l’assemblea potrà deliberarne la proroga o lo scioglimento anticipato.
ART. 2 – FORMA GIURIDICA
Il TOSCRAL è una associazione di fatto, non ha scopi di lucro ed è dotata di autonomia funzionale.
Il TOSCRAL, al fine di usufruire dei benefici di legge, potrà aderire ad una qualsiasi delle organizzazioni nazionali del tempo libero, fermi restando il suo carattere di associazione libera di natura privatistica l’autogoverno e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione, secondo le norme di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile.
Il Toscral può aderire ad enti od organizzazioni con finalità analoghe a quanto stabilito nel successivo art. 3.
ART. 3 – COMPETENZE E FINALITA’
Il Toscral, che non ha fini di lucro in conformità al disposto dell’art. 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e al D.Lgs. 460/1997, si propone i seguenti scopi:
promuovere e realizzare ogni iniziativa di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico che concorra a dare un contenuto sociale all’impiego del tempo libero degli associati;
sviluppare ed erogare ai soci servizi socio-economici ed assistenziali;
sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire ogni attività diretta ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche dei soci.
Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, gestire o favorire ai sensi del precedente comma, il Toscral privilegia quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
ART. 4 – ATTRIBUZIONI
Il Toscral, attesa la pluralità dei compiti che lo stesso si attribuisce e che lo caratterizza come centro di propulsione delle attività enunciate all’art. 3, può articolarsi in settori e/o sezioni specializzate con compiti di natura organizzativa giuste le deliberazioni assunte al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 5 – SOCI – IMPEGNI DEI SOCI
Possono essere ammessi a soci del TOSCRAL gli organismi di cui all’articolo 1, i dipendenti degli stessi e coloro che hanno cessato il servizio o per raggiunti limiti di età o per maturato il diritto alla pensione.
Possono altresì essere ammessi a soci:
gli appartenenti al nucleo familiare dei soci;
i soci e gli esponenti degli enti di cui all’art. 1;
collaboratori e simpatizzanti appartenenti al Movimento Banche di Credito Cooperativo.
La qualità di socio del TOSCRAL comporta l’incondizionata accettazione del presente Statuto e dei regolamenti vigenti.
ART. 6 – AMMISSIONE A SOCIO
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione del TOSCRAL ammettere in qualità di socio chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.
L’ammissione dei soci è fatta con deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione, su domanda scritta degli interessati.
ART. 7 – PARTECIPAZIONE – DIRITTI DEL SOCIO
I soci possono liberamente frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal TOSCRAL, partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze attuate dal TOSCRAL.
Il diritto ad usufruire dei servizi organizzati dal TOSCRAL è comunque, riservato ai soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Per le attività gestite dalle Sezioni speciali potrà essere previsto un regolamento specifico ed il pagamento di particolari quote che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione del TOSCRAL su proposta del responsabile della Sezione.
ART. 8 – CESSAZIONE DA SOCIO
La qualità di Socio cessa:
per dimissioni volontarie da presentarsi per iscritto; le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a copertura dell’esercizio in corso.
per perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 5 del presente Statuto;
non sia in regola con il pagamento della quota associativa
per esclusione dal Toscral con delibera del Consiglio di Amministrazione per grave mancanza. Contro tale decisione il Socio potrà appellarsi, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento del ricorso. Nel frattempo il Socio sarà sospeso a tutti gli effetti dall’attività del Toscral.
ART. 9 – ORGANI
Sono organi del TOSCRAL:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio di amministrazione;
il Collegio sindacale;
il Collegio dei Probiviri.
ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberante.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio di amministrazione, di regola presso la sede sociale, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Essa, oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all’ordine del giorno, dovrà:
discutere ed approvare il rendiconto economico-finanziario, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci;
procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi e supplenti e del Collegio dei Probiviri;
stabilire la quota annuale di partecipazione
deliberare su tutte le questioni istituzionali, normative e patrimoniali inerenti la gestione della associazione;
approvare i regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea dei soci può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario oppure su richiesta del Collegio sindacale o di un quinto dei soci.
L’assemblea ha facoltà di escludere dal pagamento della quota annuale coloro che si fossero distinti per particolari benemerenze di carattere partecipativo.
Nella richiesta di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. L’assemblea dei soci è chiamata a riunirsi inoltre in via straordinaria per le modifiche da apportare allo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la liquidazione del patrimonio.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei soci in regola con il pagamento annuale delle quote, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se presenti o rappresentati almeno la 2/3 dei soci in regola con il pagamento annuale delle quote, in seconda convocazione se presenti o rappresentati almeno 1/3 dei soci.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta indirizzata al Presidente del TOSCRAL, in cui sia indicato il nome del rappresentante, ciascun socio non può ricevere più di cinque deleghe.
La convocazione si effettua mediante avviso scritto ai soci e con affissione nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo e la ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’assemblea è presieduta dal presidente del TOSCRAL, il segretario dell’assemblea è il segretario del TOSCRAL e, in assenza di questi uno dei soci scelti dalla assemblea.
Il segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti per alzata di mano con prova e controprova.
La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa ed è fatta a scrutinio segreto.
ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri eletti tra i soci. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri, a maggioranza semplice, il presidente, un vicepresidente, il segretario e l’economo.
Procede inoltre alla designazione dei membri del Comitato esecutivo. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
In caso di decadenza dalla carica di un membro del Consiglio di amministrazione per perdita della qualità di socio o per dimissioni, il Consiglio procederà con il sistema della cooptazione.
Il subentrante rimane in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, cui spetta il potere di nominare il componente del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno una volta al trimestre. In caso di sua assenza o impedimento può essere convocato anche dal vicepresidente. Può essere convocato inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri. La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto che indicherà l’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
L’amministratore dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti, a qualunque titolo, la sua persona o quella di parenti e affini entro il terzo grado incluso.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti, nonché di autorizzare Toscral a stare attivamente o passivamente in giudizio.
ART. 12 – PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano statutariamente riservati all’assemblea. Formula i regolamenti interni. Elabora il rendiconto economico-finanziario preventivo. Elabora il rendiconto economico-finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta che saranno portati all’approvazione dell’assemblea dei soci. E’ responsabile verso i soci del regolare funzionamento del TOSCRAL nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati e delle attrezzature di proprietà dello stesso TOSCRAL.
Ha facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altri circoli ricreativi di lavoratori ed eventuali adesioni ad enti o organizzazioni.
Per particolari iniziative potrà essere consentita la partecipazione di non soci, purché opportunamente regolamentata anche nel senso che la partecipazione medesima non comporti alcun onere a carico del TOSCRAL.
Designa i responsabili delle sezioni speciali e fissa, sentiti gli stessi, la misura della quota di partecipazione. Redige ed approva i regolamenti particolari delle predette sezioni.
Il Consiglio, inoltre, con propria deliberazione, può conferire ai propri associati, procure sia in forma generale che speciale, per determinati affari.
ART. 13 – COMITATO ESECUTIVO
Il Consiglio di amministrazione può nominare il Comitato esecutivo composto, oltre che dal presidente e dal vicepresidente, dal segretario e da due consiglieri e svolge tutte le funzioni ad esso demandate dal Consiglio di amministrazione stesso con apposito regolamento.
ART. 14 – PRESIDENTE
Il presidente assume la rappresentanza del TOSCRAL e normalmente rappresenta l’associazione presso i terzi ed in giudizio ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione.
Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.
E’ responsabile del funzionamento del TOSCRAL e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto di esso. Firma la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente il TOSCRAL.
Mantiene e cura i rapporti con gli enti cui appartengono i propri soci e con le varie autorità. Cura la redazione di programmi preventivi e consuntivi dell’attività.
Il presidente, in caso di dimissione, assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente; in caso di dimissioni o assenza o impedimento anche di quest’ultimo, è sostituito dal consigliere eletto con il maggior numero di voti e a parità di voti, da quello più anziano di età.
ART. 15 – SEGRETARIO
Il segretario tiene cura in particolare del libro dei soci e degli altri libri sociali.
Provvede al disbrigo della corrispondenza e compila i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle assemblee dei soci, curandone la trascrizione sugli appositi libri.
Attende a tutte quelle altre funzioni che gli siano demandate dai regolamenti interni o affidate con deliberazione del Consiglio di amministrazione e dal presidente.
ART. 16 – ECONOMO
L’economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; queste ultime dovranno essere disposte, dopo deliberazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, dal presidente o dal vicepresidente o dal segretario.
Predispone i dati del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli; ha in consegna i beni immobili del TOSCRAL e provvede ad aggiornare il libro degli inventari.
ART. 17 – DELEGATO
Negli enti di cui all’art. 1, dove sono presenti i soci, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Delegati scegliendoli fra i Soci stessi, dopo aver verificato la disponibilità all’accettazione dell’incarico.
Il Delegato svolge le funzioni di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione ed i soci stimolando la partecipazione ed avanzando proposte e suggerimenti.
La qualifica di Delegato può essere revocata in qualsiasi momento ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.
ART. 18 – COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei sindaci è costituito dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Il Collegio sindacale resta in carica per un triennio e può essere confermato o revocato con le stesse modalità previste per il Consiglio di amministrazione.
Il Collegio sindacale esplica le funzioni attribuite dall’articolo 2403 del codice civile ed in particolare ha il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare ed accertare la regolarità dei bilanci ed accompagnarli con la relazione. Le responsabilità dei sindaci sono quelle precisate dagli artt. 2397 e segg. c.c.
Il Collegio assiste alle assemblee e alle riunioni del Consiglio, alle quali deve essere invitato. I sindaci possono far inserire le loro proposte nell’ordine del giorno delle une e delle altre.
Essi possono altresì assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.
ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci tra i Soci stessi che siano iscritti al Toscral da almeno tre anni.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare insindacabilmente sulle eventuali diatribe tra i Soci ed il Toscral.
In caso di controversia ogni Socio è tenuto a rivolgersi a tale Organo. Il ricorso ad organi giudiziari esterni legittimerà l’immediata esclusione del Socio stesso dal Toscral.
ART. 20 – PROVENTI
I proventi del TOSCRAL sono costituiti:
dalle quote sociali, proposte dal Consiglio di amministrazione e approvate dall’assemblea ordinaria annuale;
dai contributi ordinari e straordinari degli Enti di cui all’art.1;
da redditi di capitali;
da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità;
da eventuali quote individuali approvate dal Consiglio di amministrazione per l’attività delle sezioni specializzate;
da ogni altro provento.
ART. 21 – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
La responsabilità della gestione è assunta solidamente dal Consiglio di amministrazione del TOSCRAL.
L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all’esame del Collegio dei sindaci, deve essere presentato all’assemblea ordinaria per l’approvazione.
ART. 22 – LIMITAZIONI
Il Toscral risponde unicamente con il suo patrimonio per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei Soci.
Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti degli organi statuari, ad eccezione dell’ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.
ART. 23 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
In caso di cessazione dell’attività del TOSCRAL, i beni patrimoniali di qualunque tipo e specie sono devoluti a finalità di mutualità e beneficenza.
ART. 24 – NORME
Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dai regolamenti valgono le vigenti norme di legge.